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L’angolo (del) marittimista – Sul potere di ordinanza del presidente di una AdSP

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante il potere di ordinanza.

Roma – Affrontiamo oggi in questo nuovo numero della nostra rubrica, la tematica relativa al cd. “potere di ordinanza” in capo al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) che, prima dell’avvento della riforma portuale, in mancanza di una espressa previsione normativa, aveva reso necessario l’autorevole intervento da parte della giurisprudenza amministrativa.

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Ma andiamo con ordine.

Il potere di ordinanza è da intendersi quale possibilità concessa all’Amministrazione – vale a dire, per quanto attiene al nostro settore, a colui il quale preside l’ente gestore del porto – di adottare provvedimenti di natura temporanea dotati (quindi) di efficacia provvisoria in situazioni di assoluta urgenza.

Se in passato, tale attività provvedimentale, aveva generato non pochi dubbi interpretativi, anche se esercitata al fine di assicurare la “tenuta” di un determinato contesto portuale di riferimento, ogni dubbio in merito al fondamento del potere d’ordinanza in capo al presidente dell’AdSP parrebbe essere stato ad oggi superato dalla riforma portuale.

La novella del 2016, infatti, ha espressamente previsto che il vertice dell’AdSP “può disporre dei poteri di ordinanza” – di cui all’art. 6, comma 4 lett. a) Legge n. 84/94, ai sensi del quale sono conferiti all’AdSP, tra gli altri, poteri di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro – “informando, nella prima riunione utile, il Comitato di Gestione” (cfr. art. 8, comma 3, lett. p) Legge n. 84/94).

Ora, sebbene qualche dubbio sul possibile contrasto con la normativa vigente in materia contratti pubblici (seppur in linea di principio) parrebbe continuare a sussistere, l’espresso riconoscimento di un potere di ordinanza in capo al vertice dell’AdSP, al fine di poter garantire la tutela degli interessi del sistema portuale amministrato, rappresenta senz’altro una novità importante rispetto al passato.

Alla luce di quanto sopra, appare più che legittimo, infatti, riconoscere in capo al vertice dell’ente gestore del porto la possibilità di procedere nell’interesse del sistema portuale amministrato, ad esempio, ad affidamenti diretti di beni demaniali in presenza di situazioni emergenziali e non preventivate o comunque non imputabili a precedenti scelte decisionali dell’AdSP. Il tutto previa comunicazione al competente Comitato di Gestione.

Ecco allora che, nel contesto sopra delineato, è sì importante il riconoscimento espresso – mediante una norma di legge – della possibilità per l’AdSP di porre in essere tale attività provvedimentale nell’interesse del singolo sistema-porto, tuttavia, è altresì importante una corretta attività di vigilanza (ad opera del Comitato di Gestione) per verificare il rispetto dei limiti derivanti dall’esercizio di tale potere.

Il tutto, lo si ricorda, nell’ottica di un corretto controbilanciamento delle scelte decisionali d’urgenza all’interno delle singole AdSP.

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Pubblicato il
31 Ottobre 2020

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