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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Registro internazionale e regole UE: “tempus fugit”

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante il Registro internazionale e regole UE.

ROMA – Uno dei temi del momento è senz’altro quello della proroga del regime italiano a favore del cd. “Registro internazionale”. Come noto, infatti, con decisione del giugno scorso la Commissione europea ha autorizzato alcune misure a sostegno del trasporto marittimo di cui al Registro internazionale italiano fino alla fine del 2023.

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Quanto sopra, chiedendo tuttavia alle Autorità italiane una serie di adeguamenti da implementare entro sette mesi dall’adozione della decisione ai fini della compatibilità dell’aiuto.

Tra gli adeguamenti che le Autorità nazionali si sono impegnate ad adottare è prevista l’estensione dei benefici del regime a tutte le navi ammissibili che battono bandiera di un Paese dell’Unione o dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). Ciò al fine di evitare ogni discriminazione tra le compagnie di navigazione e i registri dei diversi Paesi dello SEE e tutelare le norme del mercato interno in materia di libertà di stabilimento.

Va da sé dunque che tali adeguamenti, se correttamente implementati, dovranno modificare la disciplina italiana estendendo, tra le altre cose, l’incentivo previsto dall’art. 6 della legge istitutiva del Registro internazionale (L. n. 30/98) a tutto il personale marittimo comunitario imbarcato su navi iscritte anche nei registri degli Stati dell’Unione europea e dello SEE.

Appare chiaro infatti come, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoro marittimo, questa misura garantirebbe un significativo incremento degli occupati tra i marittimi residenti in Italia invertendo una preoccupante tendenza al ribasso ed oramai invalsa da qualche anno. Il tutto, nonostante a livello globale la domanda di lavoro marittimo sia in aumento così come il numero e la dimensione delle navi.

In sostanza, quello che dovrà essere garantito è che i benefici di cui sopra siano fruibili per le navi iscritte nei registri unionali e dello SEE dagli armatori italiani e stranieri, alle stesse condizioni attualmente previste ed in concreto applicate per i marittimi impiegati sulle navi del Registro internazionale.

Se oggi la legge italiana prevede l’applicabilità del beneficio nei rapporti di lavoro fra armatori italiani, comunitari e non con stabile organizzazione in Italia ed il personale comunitario imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale (essendo l’Italia il Paese di bandiera e quindi territorialmente rilevante all’inquadramento del contratto e al relativo obbligo contributivo), “domani” l’adeguamento imposto dall’Europa dovrà prevedere l’estensione del beneficio ai rapporti di lavoro fra il personale: (i) italiano e comunitario residente in Italia; (ii) imbarcato su navi iscritte in Registri unionali e dello SEE; (iii) arruolato e retribuito (ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) da armatori stabiliti ovvero dai soggetti (nazionali o stranieri) che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia.

Insomma, in questo contesto, una cosa resta certa: le misure che l’Italia è tenuta a recepire nell’ordinamento interno rappresentano un’occasione più unica che rara per tutelare l’occupazione dei marittimi nazionali (che ad oggi assume il carattere di vera emergenza sociale) da cui potrebbe, altresì, derivare un incentivo allo stabilimento in Italia di imprese di navigazione o quanto meno di imprese datoriali che gestiscono la parte relativa all’arruolamento e alla formazione dei marittimi.

Fermo tutto quanto sopra, sebbene il periodo concessoci dalla Commissione europea stia per scadere e, considerato che la risposta da parte delle competenti Autorità italiane sembrerebbe ormai prossima, non ci resta che attendere. In ogni caso, “tempus fugit”.

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Pubblicato il
16 Gennaio 2021

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