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Comandante all’estero non è tassabile

FIRENZE – Con la sentenza n. 277/2024 del 26 febbraio scorso, depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, è stato accolto l’appello proposto dal comandante Andrea Segato, in relazione alla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esclusione dalla tassazione del reddito connesso all’attività di lavoro marittimo a bordo di una nave battente bandiera estera.

La sentenza di appello, ribaltando la prima decisione, è entrata nel merito della documentazione probatoria prodotta dal comandante per l’anno 2016, la quale ha attestato l’effettuazione di un’attività di lavoro marittimo oltre la fatidica soglia dei 183 giorni prevista dall’art. 5 comma 5 della Legge n. 88/2001 per beneficiare dell’esclusione da tassazione del reddito.

La decisione in commento – redatta dall’ufficio legale che ha assistito il comandante Segato – che risulta condivisibile anche laddove afferma l’importante principio per cui il lavoro marittimo non si esaurisce nella mera attività di navigazione, ha ritenuto dirimente, per risolvere la controversia, la documentazione probatoria depositata in causa, in particolar modo il c.d. log book, cioè il diario di bordo dell’Armatore. 

Di particolare interesse, anche se non dirimente per la decisione in oggetto, è un passaggio della parte motiva della sentenza, dove la Corte si esprime con le seguenti parole: 

“Le attività del Comandante si estendono quindi dalla più “notoria” attività di navigazione a tutto quanto altro necessario in mare o a terra. L’art. 297 del Codice della Navigazione prevede che “Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata”. 

È agevole riscontrare che quelle sopra indicate sono attività marittime che vengono poste in essere in assenza di periodi di navigazione. Sulla base di questi presupposti, l’appellante in sostanza afferma che “richiamato il ruolo e le funzioni di un comandante, risulta evidente che il medesimo può “calpestare” il suolo dello Stato italiano anche per 365 giorni l’anno se risulta, effettivamente, impiegato su un’imbarcazione straniera. Pretendere l’attività per le 8 ore giornaliere è comprensibile, come alla stessa maniera deve essere comprensibile che le restanti 16 ore al giorno il marittimo possa recarsi dove più gli aggrada” (cfr. app. p. 22).”

Il comandante e gli avvocati Michael Tirrito e Jacopo Lorenzi dello Studio Legale SLT Yacht, si dicono profondamente soddisfatti per il risultato processuale raggiunto, che ha riportato giustizia dopo una sentenza di primo grado che non aveva correttamente valutato la documentazione probatoria depositata nel processo. 

Pubblicato il
6 Marzo 2024
Ultima modifica
7 Marzo 2024 - ora: 11:52

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