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TURISMO

Ma la mediazione della Camera di Commercio non va in vacanza

Ferie rovinate, ecco gli strumenti da utilizzare (e a chi rivolgersi)

LIVORNO. La stagione delle ferie rischia di essere anche motivo di solenni arrabbiature: colpa di un imprevisto nell’organizzazione dei trasporti, dei bagagli finiti sull’aereo sbagliato o di offerte prodigiose che si sono rivelati bufale. Grazie alla Camera di Commercio c’è la possibilità di imbufalirsi di meno e avere una soluzione in più: «In caso di ritardi e cancellazioni o di servizi insoddisfacenti, è importante sapere che esistono strumenti di mediazione efficaci a disposizione della cittadinanza per risolvere queste controversie, spesso evitando lunghi e costosi percorsi giudiziari», viene sottolineato dal quartier generale dell’ente camerale.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno presieduta da Riccardo Breda indica che «sono diversi gli strumenti per la risoluzione delle controversie alternativi alla via giudiziaria»: lo fa segnalando che l’azienda speciale Centro Studi e Servizi – interamente partecipata dall’istituzione camerale – svolge attività di mediazione ed è iscritta al “Registro degli organismi di mediazione” del ministero della giustizia, con competenza territoriale nelle province di Grosseto e Livorno.

È da mettere in evidenza, ad esempio, che è possibile ricorrere alla conciliazione «per le problematiche relative ai trasporti che sorgono durante i viaggi in treno, nave, autobus o aereo (come overbooking, cancellazioni, ritardi o mancanza di assistenza)». Tale procedura – si afferma – mira a «trovare una soluzione non giurisdizionale» che rimetta in equilibrio il rapporto fra gli utenti, da un lato, e gli operatori economici – che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, dall’altro,

In virtù del protocollo di intesa con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), cui aderisce la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, – viene fatto rilevare – è possibile presentare all’Organismo di Mediazione del Centro Studi e Servizi un’istanza di conciliazione.

La sede livornese della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

In concreto, cosa succede? «Il tentativo di conciliazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità preliminare all’azione giudiziale, consente – si spiega – anche senza l’assistenza legale la risoluzione della lite in una tempistica massima di 30 giorni». Aggiungendo poi: «L’utente può presentare l’istanza di conciliazione entro un anno dall’avvenuto reclamo e comunque nei successivi 30 giorni dalla richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico, qualora quest’ultimo sia considerato insoddisfacente o inevaso».

E se la vacanza non si svolge secondo le aspettative? Se l’agognato soggiorno relax così ben pubblicizzato si è rivelato un incubo vista svincolo? Se le ferie sono state il contrario di quanto desiderato e dunque motivo solo di difficoltà, stress e disagio psicofisico? L’ente camerale ricorda che «può invece essere esperito un tentativo di conciliazione per richiedere il risarcimento del danno per vacanza rovinata, ai sensi dell’art. 47 del Codice del turismo».

Beninteso, in base alla normativa vigente – si precisa – solo chi ha acquistato, anche on line, un pacchetto turistico presso un’agenzia o un tour operator può richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Chi, invece, ha acquistato in autonomia e separatamente viaggio, hotel e servizi non può avvalersi dell’articolo 47 del Codice del Turismo, e tuttavia «può sempre presentare una richiesta di mediazione in caso di problematiche legate al viaggio». Il tentativo di mediazione è «condizione di procedibilità all’azione giudiziale, solo se previsto in una specifica clausola inserita nel contratto sottoscritto». Per attivare entrambe le procedure è necessario aver presentato preliminarmente un reclamo (ma non è necessaria, «seppur raccomandabile», l’assistenza di un avvocato).

Chiunque voglia saperne di più sull’Organismo di mediazione e sulle procedure è invitato a fare un salto alla pagina web specifica: qui il link da utilizzare.

Pubblicato il
8 Agosto 2025

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