“Tempi di carico e scarico, finalmente ora c’è chiarezza”
Falteri plaude alla nota del ministero: si eviteranno i contenziosi
GENOVA. Di fronte alla sempre più spinosa questione dei tempi di carico e scarico delle merci (con le relative ricadute pratiche addosso alle imprese di autotrasporto), “finalmente una misura pragmatica e immediatamente operativa”: la reazione del mercato attesta che “va incontro alle esigenze e risolve, certo in parte, problematiche emergenziali dei servizi di autotrasporto delle merci e dell’intera filiera della logistica”. Le parole del presidente Davide Falteri indicano la “piena soddisfazione” di Federlogistica-Conftrasporto, che queste istanze ha “portato avanti con decisione”. Il riferimento è alla nota ufficiale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che chiarisce in modo definitivo l’applicazione dell’art. 6-bis del decreto legislativo 286/2005 (poi modificato dall’art. 4 del decreto legge 73/2025).
“L’intervento del ministero, firmato dal capo dipartimento ingegner Stefano Fabrizio Riazzola, recepisce pienamente le nostre indicazioni”, afferma Davide Falteri. Dai primi riscontri concreti sul campo emerge che “adesso c’è certezza” su un tema che invece “aveva generato forti incertezze operative e interpretative all’interno della filiera logistica e dell’autotrasporto”.
In particolare, la circolare ministeriale conferma che:
• la franchigia di attesa ai fini di carico e scarico è “fissata tassativamente in 90 minuti, decorrenti dall’arrivo del veicolo nel luogo indicato per le operazioni; superato tale termine, al vettore spettano 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo”;
• l’indennizzo è dovuto anche per i (“il superamento dei tempi contrattuali di carico o scarico, senza ulteriori franchigie”;
• la norma “non consente deroghe pattizie” e sancisce “la responsabilità solidale di committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo, salvo diritto di rivalsa”;
• soprattutto, viene chiarito che “i tempi di attesa e i tempi di carico/scarico sono concetti distinti”: i 90 minuti di franchigia si riferiscono esclusivamente all’attesa del mezzo, mentre – si precisa – le operazioni di carico e scarico non rientrano in tale periodo e possono anch’esse generare diritto all’indennizzo se superano i tempi contrattuali previsti.
“Con questo intervento – aggiunge Falteri – si completa la prima fase di un nostro confronto costruttivo con il ministero delle infrastrutture che ha avuto come obiettivo la tutela del lavoro degli operatori e la trasparenza nei rapporti contrattuali tra vettori, committenti e terminalisti”. A giudizio di Falteri, la logistica italiana può ora contare su “una regola chiara e condivisa, utile a ridurre i contenziosi e migliorare l’efficienza del sistema”.











