Vacanza rovinata, questi gli strumenti di mediazione per risolvere le controversie
La Camera di Commercio offre aiuto attraverso il proprio centro studi
LIVORNO. Non c’è soltanto il problema della fine delle ferie: talvolta, anzi, il guaio sono state proprio le vacanze perché magari per intoppi e imprevisti si sono rivelate una via crucis. A scendere in campo per cercare di dare una mano è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – presidente Riccardo Breda – che ricorda come si possano evitare «lunghi e costosi percorsi giudiziari» e al tempo stesso si possa ottenere giustizia «in caso di ritardi e cancellazioni o di servizi insoddisfacenti». Come? Bisogna sapere che «esistono strumenti di mediazione efficaci a disposizione della cittadinanza per risolvere queste controversie».
L’ente camerale segnala che sono disponibili «diversi strumenti» per arrivare alla risoluzione delle controversie in maniera alternativa alla via giudiziaria. Li mette a disposizione anche la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno: lo fa contando sul fatto che l’azienda speciale Centro Studi e Servizi della Cciaa, interamente partecipata dall’ente, svolge attività di mediazione ed è iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, con competenza territoriale nelle province di Grosseto e Livorno».
Per dirne una pescata tra le varie casistiche per le quali è possibile ricorrere alla mediazione: qualora siano sorti problemi e intoppi relativamente ai trasporti «durante i viaggi in treno, nave, autobus o aereo (come overbooking, cancellazioni, ritardi o mancanza di assistenza) è possibile ricorrere alla conciliazione». Viene spiegato che questa procedura cerca di scandagliare la possibilità di raggiungere «una soluzione non giurisdizionale tra gli utenti e gli operatori economici gestori di reti, infrastrutture e servizi di trasporto»: esiste un protocollo di intesa con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), al quale la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha dato la propria adesione, e sulla base di esso si può presentare una istanza di conciliazione all’Organismo di Mediazione del Centro Studi e Servizi.
Il tentativo di conciliazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità preliminare all’azione giudiziale, – viene fatto rilevare – consente «anche senza l’assistenza legale» la risoluzione della lite «in una tempistica massima di 30 giorni». Quando presentarla? L’utente può fare istanza di conciliazione «entro un anno dall’avvenuto reclamo e comunque nei successivi 30 giorni dalla richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico, qualora quest’ultimo sia considerato insoddisfacente o inevaso».
E se invece la vacanza non è andata secondo le aspettative ed è stata fonte soprattutto di stress e disagio psicofisico? L’istituzione camerale informa che si può provare un tentativo di conciliazione per richiedere il risarcimento del danno per vacanza rovinata, ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo. Beninteso, per la normativa vigente «solo chi ha acquistato, anche on line, un pacchetto turistico presso un’agenzia o un tour operator può richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata». Chi, invece, ha acquistato in autonomia e separatamente viaggio, hotel e servizi non può avvalersi dell’articolo 47 del Codice del Turismo: però – ed è un aspetto da sottolineare – può sempre presentare una richiesta di mediazione in caso di problematiche legate al viaggio. Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità all’azione giudiziale, solo se previsto in una specifica clausola inserita nel contratto sottoscritto.
È da aggiungere che per attivare entrambe le procedure è necessario aver presentato preliminarmente un reclamo: non è indispensabile, anche se raccomandabile, l’assistenza di un avvocato, dicono dalla Camera di commercio.