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Crediti d’imposta alla micro-elettronica

ROMA – Nell’ambito degli ultimo provvedimenti del governo, inquadrati nel decreto Salva Infrazioni e Omnibus, sono stati inseriti alcuni commi per sviluppare il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica.

Viene introdotto, nelle more dell’attuazione della c.d. Riforma fiscale e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, un credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014, per investimenti in progetti di R&S relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, L. 160/2019.

A tal fine, sono stanziati rispettivamente: -10 milioni di euro per il 2024; e -130 milioni di euro gli anni 2025-2028. 

Perimetro soggettivo Possono fruire del credito le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Inoltre, possono fruire del credito d’imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Modalità di calcolo Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, § 3, Regolamento (UE) 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti a decorrere dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di R&S, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022.

Utilizzo del credito Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui: all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e all’articolo 34, L. 388/2000.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, D.Lgs. 39/2010.

Pubblicato il
2 Settembre 2023
Ultima modifica
5 Settembre 2023 - ora: 17:34

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