Chiarimento sull’Iva per i beni in deposito

Per il regime semplificato è sufficiente il transito delle merci in spazi limitrofi allo stoccaggio – Effetto retroattivo per chiudere i contenziosi

ROMA – Per l’Iva semplificata non è necessario che i beni interessati siano fisicamente custoditi nei depositi: basta che i beni stessi transitino in spazi limitrofi a quelli dello stoccaggio. E’ l’interpretazione, finalmente ufficiale, che interessa molto i depositi di beni in transito, dell’articolo 34 del decreto legge 179/2012 in vigore come legge 222/2012 dal 19 dicembre scorso, che aveva creato non pochi dubbi nel settore.
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