Tremano i terminal per la tassa regionale
Non possibili “class action”, ogni realtà prepara il suo ricorso – Secondo alcuni, la tassa non è legittima su aree amministrate dalle Autorità Portuali – Gli oneri pregressi
FIRENZE – Sarà la commissione tributaria di Firenze, per quanto riguarda la Toscana, a dover dare la prima risposta ai ricorsi che stanno piovendo contro la nuova tassa sulle concessioni demaniali marittime “sparata” per il 2006 dalla stessa Regione. L’hanno deciso in un incontro in Confindustria, con la consulenza dello studio marittimista Canepa, buona parte dei principali concessionari del demanio: terminalisti, e anche utilizzatori di aree del porto e della costa. Ciascuno però dovrà fare ricorso da solo, perché non è ammessa contro gli atti pubblici una “class action”.
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Parallelamente all’azione dello studio Canepa sono stati attivati quindi anche altri studi: i concessionari dei porticcioli e degli approdi nautici ad esempio si sono rivolti all’avvocato Damiano Vauro dello studio Vauro-Paggini, che in un’assemblea tenuta martedì ha anch’egli avuto mandato di ricorrere alla commissione tributaria. Tra l’altro è stata stigmatizzata la decisione della Regione di partire dal 2006 – ultimo anno valido in base alla prescrizione degli atti riguardanti ai canoni che scatta dopo 5 anni – con l’evidente intento di procedere poi velocemente a richiedere gli arretrati anche per gli anni successivi (dal 2007 sono altri 5 anni, con pesanti oneri per i concessionari) in un momento che certo è tra i più difficili della storia del porto e dell’economia del mare. Per un terminal marittimo medio, se la Regione dovesse dimostrare di aver adottato una decisione legittima, l’esborso supererebbe il mezzo milione di euro. Cifra almeno triplicata per il più grande terminal livornese, quello della Darsena Toscana, il cui utile annuo si suppone sarebbe totalmente azzerato.
Gli avvocati dei terminal affinano le armi, così in Toscana come nelle altre regioni marittime dove il provvedimento è stato ugualmente adottato. Si sostiene in particolare che secondo le circolari esplicative a suo tempo diramate dal ministero delle Infrastrutture, il tributo regionale non è dovuto dove le concessioni rientrano in ambito di Autorità Portuale, che già ha un suo regime tributizio al quale non possono esserne sovrapposti altri. Il tributo sarebbe invece dovuto – anche secondo una risoluzione che risalirebbe alla Guardia di Finanza – dove le concessioni non rientrano in ambiti gestiti dalle Autorità Portuali ma solo dalle Autorità Marittime (Capitanerie). Parlare di caos forse è eccessivo, ma la verità non appare molto diversa.
A.F.
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