Sui tributi di confine le dogane chiariscono
Le sanzioni non sono applicate al dichiarante se viene provata la diligenza professionale
ROMA – I tributi di confine sono stati e continuano ad essere un elemento di discussione sulle sanzioni e i loro criteri. C’è però un chiarimento: la provata diligenza professionale esime il dichiarante doganale dall’applicazione delle sanzioni.
[hidepost]Lo stabilisce la circolare 22/D del 28 dicembre 2015 con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli interviene in maniera molto decisa sui criteri applicativi delle sanzioni nei casi di irregolarità sui tributi di confine.
La nota chiarisce la posizione dell’Agenzia su una serie di temi da sempre molto discussi e legati alla responsabilità sanzionatoria di talune categorie di operatori del commercio internazionale. In sostanza, la questione risiede nella sanzionabilità o meno degli spedizionieri o degli intermediari che agiscono in rappresentanza diretta o in rappresentanza indiretta degli importatori. Ciò in quanto, nel primo caso, il dichiarante non è solidalmente responsabile per il (maggior) tributo preteso dall’amministrazione, mentre nel secondo caso esiste ex lege una responsabilità solidale.
[/hidepost]