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Assiterminal le proposte per pesare i teu

Ecco il documento di Assiterminal sulle proposte per la pesatura dei containers.

ROMA – A circa due mesi dall’applicazione della nuova norma internazionale relativa alla pesatura dei container, cresce la preoccupazione degli operatori della catena logistica, poiché nel territorio nazionale non esistono, rispetto ai bisogni effettivi, sufficienti strumenti di pesatura funzionali ed omologati, né l’industria (in senso complessivo, non solo la catena logistica) è pronta per affrontare questo impegnativo adempimento, che ricordiamo, fa ricadere sul caricatore (shipper) l’onere della dichiarazione della VGM.
[hidepost]L’inevitabile conseguenza sarà quella di avere pesanti intoppi/rallentamenti nei flussi di contenitori destinati all’export attraverso i principali porti nazionali; il che porterà inefficienze, diseconomie, perdite di traffico e di lavoro, nonché ripercussioni sociali derivanti dagli ingorghi che conseguiranno sulla viabilità limitrofa.
Da informazioni pervenuteci, altri Paesi UE stanno di fatto affrontando la problematica in maniera molto pragmatica.
Ciò premesso, onde evitare quanto sopra, ribadito che nella grande prevalenza dei casi la pesatura dei container dovrebbe avvenire prima che gli stessi arrivino in porto, presentiamo di seguito la nostra proposta.
Va tenuto conto della lettera e dello spirito della nuova regola, che è quello di avere pesature dei container da imbarcare non esatte “in assoluto”, ma compatibili con i margini (peraltro piuttosto ampi) di tolleranza del carico complessivo trasportabile sulle navi.
Vanno altresì considerati in tal senso: la novità assoluta della norma Solas; il tenore del paragrafo 4 della nuova regola; i punti 2.1.2., 7.1., 15.1., e soprattutto il punto 2.1.2. delle Linee Guida Interpretative IMO, che prevede quali strumenti per la pesa: “carroponte”, “attrezzatura di sollevamento”, o “qualsiasi altro strumento capace di determinare” la massa lorda di un container pieno.
Inoltre, pensiamo si possa sostenere che la pesatura per gli scopi della nuova normativa Solas rientri nell’ambito di applicazione di cui alla lett. g) comma 2 dell’art. 1 della Direttiva UE 2014/31, che consente agli Stati membri di dare indicazioni di tolleranze (margini di errore) diverse da quelle stabilite in detta direttiva per strumenti di pesatura omologati.
Pertanto riteniamo: – che sia tecnicamente ragionevole stabilire una tolleranza (margine di errore) per gli strumenti di pesatura utilizzati per gli specifici fini delle pesature SOLAS ben superiore allo 1,5%, come del resto stanno già facendo sia la Danimarca che l’Inghilterra; a questo riguardo, si consideri che gli strumenti di sollevamento oggi disponibili sul mercato (presenti negli impianti industriali e logistici ed anche in alcuni porti) hanno sistemi di pesatura che non possono soddisfare il suddetto limite (o quello ancora più stretto sinora proposto). Specificatamente si potrebbe indicare un limite del 4%-5%, ovvero +/- 1000 Kg/cnt; – che sia comunque necessario stabilire un adeguato periodo transitorio (es. un anno) per consentire di arrivare all’applicazione compiuta della nuova regola SOLAS, dopo un esame compiuto delle necessità effettive e delle risorse disponibili. Almeno per i primi mesi di questo periodo, riteniamo possibile consentire l’uso di strumenti di pesatura industriali la cui tolleranza dichiarata dal costruttore sia compatibile con quella stabilita, pur in attesa del completamento della procedura amministrativa collegata.

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Pubblicato il
30 Aprile 2016

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