Visita il sito web
Tempo per la lettura: 3 minuti

Sulla pesa containers Arkas traccia la rotta

Gli obblighi per lo shipper e i riferimenti per la trasmissione dei documenti – Le verifiche

GENOVA – Ci sono importanti novità come ormai da tempo noto relative agli obblighi imposti dal 1º luglio prossimo al soggetto indicato nelle polizze di carico e/o nei documenti di trasporto quale shipper, così come previsti da recenti interventi normativi e regolamentari (in particolare il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 5 maggio 2016, n. 447, emanato in attuazione degli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74 – risoluzione MSC. 380/94 del 21 novembre 2014, e la Circolare n. 125 del 31 maggio 2016 del predetto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto).
[hidepost]Sul tema, Arkas Line ha diramato una nota in cui si riassumono obblighi e suggerimenti. In particolare, si evidenziano i seguenti obblighi dello shipper:
1. verifica (prima dell’imbarco del container sulla nave) della massa lorda del container (VGM – Verified Gross Mass) mediante:
– la pesatura del container già riempito (Metodo 1), ovvero
– la pesatura dei singoli colli da sommare alla massa del container vuoto (Metodo 2) in caso di possesso, da parte dello shipper, di specifici requisiti della cui esistenza dovrà essere preventivamente data informazione a mezzo p.e.c. all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it (si veda a tal proposito il punto 5 della Circolare n. 125 del 31 maggio 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto);
2. verifica della VGM utilizzando:
– strumenti regolamentari riconosciuti dalle disposizioni vigenti, e quindi gli strumenti in possesso dell’omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi del (a) D.lgs. n. 517/1992 e ss.mm.ii. (novellato in ultimo da D. Lgs. n. 83/2016), (b) D.lgs. 22/2007 e ss.mm.ii. (novellato da D.lgs. n. 84/2016), nonché (c) Regio Decreto n. 226/1902 e ss.mm.ii., ovvero
– fino al 30 giugno 2017, metodologie diverse dai predetti strumenti regolamentari, tenendo presente che in tal caso l’errore massimo consentito non può essere superiore a due volte e mezzo rispetto a quello previsto per la stessa tipologia di strumenti regolamentari con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non superiore a +/- 500 kg, non essendo in ogni caso ammissibile la mera stima del peso del container;
3. inserimento della VGM, così come sopra verificata, nel documento di trasporto;
4. comunicazione della VGM sia al comandante della nave sia al terminalista, o ai rappresentanti di questi ultimi, in tempo utile per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio della nave;
5. indicazione nel documento di trasporto, oltre alla VGM, dell’identità dello shipper, della persona autorizzata da quest’ultimo, del numero del container, nonché della data, del luogo e della firma elettronica o autografa dello shipper medesimo.
Arkas sottolinea il fatto che la mancata indicazione della VGM da parte dello shipper comporta il divieto di imbarco del container sulla nave, oltre che sanzioni a carico dello shipper medesimo, del comandante della nave e del terminalista; sono previste sanzioni a carico dello shipper anche in caso di irregolarità nella dichiarazione della VGM.
E’ stata allegata alla comunicazione una possibile bozza di Shipping Document, con la quale lo Shipper comunica i propri dati, i dati del container, la VGM, la metodologia di verifica di quest’ultima e l’identità della persona autorizzata dallo Shipper ad effettuare detta comunicazione.
Lo stesso Shipping Document o VGM certificate – conclude Arkas per i propri clienti – deve essere inviato in formato PDF ai seguenti indirizzi email durante gli orari di apertura dei nostri uffici in modo da evitare qualsiasi ritardo nella successiva trasmissione al terminal:
Per imbarchi da Genova, La Spezia e Livorno: vgm.eastmed@arkas-italia.it per imbarchi destinati in: Turchia, East Med e Mar Nero; vgm.northafrica@arkas-italia.it per imbarchi destinati in: Algeria e Libia; vgm.westmed@arkas-italia.it per imbarchi destinati in: Marocco, Portogallo e West Africa.
Per imbarchi da Venezia: vgm.venice@arkas-italia.it per tutte le destinazioni.
Per imbarchi da Salerno, Ancona e Brindisi: vgm.naples@arkas-italia.it per tutte le destinazioni

[/hidepost]

Pubblicato il
29 Giugno 2016

Potrebbe interessarti

Calci agli zoppi (e alla Zim)

“Agli zoppi, calci negli stinchi!”. L’ironica e amara battuta è tutta livornese: e ci è tornata in mente nel leggere il compendio statistico dell’Avvisatore Marittimo sui traffici portuali 2025, con il relativo richiamo del...

Leggi ancora

Navi monster, porti nani

Come sempre, le recenti considerazioni del maritime consultant Angelo Roma, nostro importante collaboratore, sul gigantismo navale nel settore dei teu innescano per ricaduta altre considerazioni: quelle sulle strutture della logistica teu, a cominciare dai...

Leggi ancora

Pensieri oziosi sulla Riforma

Scritte a caldo, anzi sul bruciore derivato dalle prime anticipazioni, arrivano a raffica le fucilate sulla riforma dei porti: ovvero l’attesa, auspicata riforma della riforma riformata. Siamo al terzo passaggio e questa volta non...

Leggi ancora

Rigassificatori e logica

Prendiamola larga per un attimo: da Eraclito a Zenone, fino ad Aristotele, la logica è quella dottrina che chiarisce i meccanismi consequenziali. Se mi avete seguito nello sproloquio, converrete con me che il recente...

Leggi ancora

Quando il saggio saggia

Ci sono a volte, nel comportamento delle persone, scelte difficili da fare: ma una volta fatte, non è difficile spiegarle. È il caso, per la nostra realtà livornese, delle dimissioni del maritime consultant Angelo...

Leggi ancora
Quaderni
Archivio