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Nasce l’ufficiale del diporto nautico

ROMA – A seguito dell’ultimo, recente incontro tra Confindustria Nautica e il DG per il Trasporto marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dottoressa 👤 Patrizia Scarchilli, sul sito del dicastero è stato pubblicato il decreto contenente le modalità di esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale del diporto di II classe. Le prove d’esame consistono in un colloquio con il candidato, teso ad accertare la conoscenza del programma e in una prova pratica in acque marittime su una un’unità navale di lunghezza non inferiore a 15 metri. L’esame ha luogo presso gli uffici di compartimento marittimo, secondo un calendario almeno semestrale pubblicato sul sito istituzionale degli uffici. Possono conseguire il titolo senza sostenere l’esame: i titolari da almeno tre anni di patente nautica di categoria B per nave da diporto in corso di validità; gli iscritti alla gente di mare se in possesso dei certificati di competenza di ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri e comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri; i possessori dei certificati di competenza del diporto della sezione coperta.

I lavoratori che hanno esercitato la professione in attesa dell’istituzione del titolo semplificato, entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto, se titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, possono conseguire il titolo professionale con esonero dallo svolgimento della prova teorica alle seguenti condizioni:

– se di età non inferiore a cinquant’anni;

– se iscritti per un periodo complessivo di almeno dieci anni nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio ad esclusione del trasporto di linea) o 77.21.02 (noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio) o 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche), oppure 

– se hanno stipulato uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con imprese di noleggio e/o di locazione di unità da diporto per un periodo complessivo di almeno dieci anni. Sono infine esonerati dallo svolgimento della prova pratica i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera, purché con libretto di navigazione in corso di validità, e i marittimi in possesso dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere.

Pubblicato il
29 Maggio 2024
Ultima modifica
31 Maggio 2024 - ora: 14:07

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