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I Cantieri Navali Baglietto vincono contro il fisco

Giulio Andreani

MILANO – Lo studio legale Dentons, con un team guidato dal partner Giulio Andreani, ha difeso con esito positivo la società Cantieri Navali Baglietto in un contenzioso contro il Fisco, avente ad oggetto la non imponibilità ai fini dell’IVA delle lavorazioni eseguite sugli yacht destinati all’esportazione, anche se tali lavorazioni sono eseguite in Italia da un’impresa italiana diversa da quella che ha costruito l’imbarcazione.

La sentenza, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, ha un rilievo generale che va al di là del caso di specie e interessa l’intero settore della nautica. La commissione tributaria in particolare, sulla base della legge 29 ottobre 1993, n. 427, statuisce che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili, le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta. La disposizione in esame richiede, quindi, per la sua applicazione, la contemporanea presenza dei seguenti presupposti:

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a) Che il cedente e il cessionario rivestano entrambi la qualifica di soggetto passivo d’imposta (presupposto soggettivo);

b) Che l’operazione avvenga in titolo oneroso (presupposto oggettivo);

c) Che i beni siano effettivamente trasportati o spediti da uno stato membro ad altro (presupposto territoriale), Secondo l’Ufficio mancherebbe quest’ultimo requisito mentre non sono in discussione i presupposti soggettivo e oggettivo.

A parere del Collegio gli allegati al ricorso n. 5 e n. 6 dimostrano come l’imbarcazione di cui si discute sia stata effettivamente trasferita a Malta (il 23.09.2013) e quindi fuori del territorio nazionale. È inoltre documentato in atti (all. 4) che la società ricorrente trasferiva la proprietà dell’imbarcazione allo società Inglese nello stato di fatto in cui si trovava e che l’imbarcazione, necessitando di lavori di ultimazione veniva trasportata presso il cantiere Pisa Superyacht srl per gli interventi di completamento.

Per quanto sopra nessuna censura può essere elevata nei riguardi della ricorrente, che correttamente, ha emesso nei confronti di Bramptonia (EL) una fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del DPR n 331/1993, essendo incontroverso, sulla base della documentazione esibita dalla società ricorrente, che l’imbarcazione – una volta terminata la lavorazione ad opera di Pisa Superyacht srl fu trasportata a Malta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M – La Commissione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Condanna l’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.

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Pubblicato il
12 Gennaio 2019

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