Visita il sito web
Tempo per la lettura: 2 minuti

Tarsu e imprese logistiche come ridurre la tassazione

MILANO – Una recente sentenza della Corte di Cassazione – dice una nota diramata da Assologistica – stabilisce che gli operatori possano ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, a patto che definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza.

Con la sentenza della Cassazione n. 22890 del 29 settembre scorso la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in merito all’applicazione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) alle imprese logistiche, con particolare riguardo alle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali, quali gli imballaggi terziari.

[hidepost]

Il contenzioso – continua Assologistica – trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dal servizio di riscossione del Comune a un operatore logistico per il recupero della tassa rifiuti solidi urbani. L’operatore logistico si è opposto alla richiesta avanzata dal Comune, deducendo che non vanno assoggettati a TARSU i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati come, per l’appunto, gli imballaggi.

La Corte di Cassazione, seppur confermando l’esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui – per struttura e destinazione – si formano solo rifiuti speciali, ha però respinto il ricorso chiarendo che è posto a carico dell’operatore logistico (oltre all’obbligo della denuncia) un onere di informazione preventiva indirizzata al Comune.

In altri termini, chiarisce la Corte, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è indispensabile che il contribuente fornisca in via preventiva all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, dando anche la prova della produzione di rifiuti speciali.

È dunque opportuno – conclude la nota di Assologistica – che gli operatori logistici definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza. In tal modo si potrà ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, rappresentando tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

[/hidepost]

Pubblicato il
1 Novembre 2017

Potrebbe interessarti

Se il domani è già oggi…

«Tutto in ritardo e oggi questo, alla luce della velocità con cui si concretizzano i cambiamenti nello scenario geopolitico e in quello dell’interscambio mondiale, quella che era considerata una regola non scritta, ovvero il...

Leggi ancora

Livorno: leviamo i levatoi!

D’accordo, ora che il guaio è successo – ponte levatoio bloccato, porto industriale isolato, tutti improvvisamente a maledire l’assurdo snodo del Calambrone – finalmente La mia non è più vox clamantis in deserto: e...

Leggi ancora

Il dito e la Luna

La guerra all’Iran, una delle tante feroci guerre in corso, ha dunque colpito in pieno il lato debole dell’economia nazionale, i flussi d’energia. Gli analisti di tutto il mondo hanno chiarito – come ha...

Leggi ancora

…Eppur si muove?

Il ponte dei sospiri, sulla foce del Calambrone a Livorno, sembra finalmente nella fase di sospirata riscoperta della sua priorità. Al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani va riconosciuto che nel recentissimo incontro con...

Leggi ancora

Meglio Tardino che mai

Non ci rimane che riderci sopra. A Palermo, dopo più di un anno, le forze politiche hanno smesso di scannarsi tra loro e finalmente hanno concordato sul nome del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema...

Leggi ancora
Quaderni
Archivio