Visita il sito web
Tempo per la lettura: 2 minuti

Tarsu e imprese logistiche come ridurre la tassazione

MILANO – Una recente sentenza della Corte di Cassazione – dice una nota diramata da Assologistica – stabilisce che gli operatori possano ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, a patto che definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza.

Con la sentenza della Cassazione n. 22890 del 29 settembre scorso la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in merito all’applicazione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) alle imprese logistiche, con particolare riguardo alle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali, quali gli imballaggi terziari.

[hidepost]

Il contenzioso – continua Assologistica – trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dal servizio di riscossione del Comune a un operatore logistico per il recupero della tassa rifiuti solidi urbani. L’operatore logistico si è opposto alla richiesta avanzata dal Comune, deducendo che non vanno assoggettati a TARSU i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati come, per l’appunto, gli imballaggi.

La Corte di Cassazione, seppur confermando l’esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui – per struttura e destinazione – si formano solo rifiuti speciali, ha però respinto il ricorso chiarendo che è posto a carico dell’operatore logistico (oltre all’obbligo della denuncia) un onere di informazione preventiva indirizzata al Comune.

In altri termini, chiarisce la Corte, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è indispensabile che il contribuente fornisca in via preventiva all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, dando anche la prova della produzione di rifiuti speciali.

È dunque opportuno – conclude la nota di Assologistica – che gli operatori logistici definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza. In tal modo si potrà ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, rappresentando tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

[/hidepost]

Pubblicato il
1 Novembre 2017

Potrebbe interessarti

Livorno, restituire è dura

Non c’è stato niente da fare: gli aumenti della retribuzione concessi ad alcuni funzionari dell’Authority del mar Tirreno settentrionale dall’allora presidente Luciano Guerrieri vanno restituiti. La Corte dei Conti, che su segnalazione dell’allora segretario...

Leggi ancora

Livorno, il maquillage del vecchio porto

Bisogna ammetterlo: c’è un impegno dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale nella ripulitura, insomma di un tanto atteso maquillage, a Livorno all’area del Porto Mediceo, anche quella non impegnata dai grandi lavori...

Leggi ancora

Hormuz e le mine fantasma

Il dubbio, francamente, è venuto a parecchi: ma dove sono, se ci sono davvero, le micidiali mine navali che l’Iran avrebbe minato nello stretto di Hormuz? A incrementare le perplessità è arrivata una dichiarazione...

Leggi ancora

Gaudium Magnum, habemus Danieli (era ora!)

Mi dicono, dai recessi più profondi di Palazzo Rosciano, che finalmente stanno spolverano la poltrona del segretario generale dell’Authority livornese perché lunedì prossimo arriverebbe il nominato comandante Pierpaolo Danieli. Gaudium Magnum, recitano alla nomina...

Leggi ancora
Quaderni
Archivio