Darsene Calafati e Pisa, il Consiglio di Stato dà ragione all’Authority
Il braccio di ferro sulla fase transitoria in vista del ridisegno col piano del Rina

La sede del Consiglio di Stato a Roma
LIVORNO. Il Consiglio di Stato ha respinto al mittente l’appello che era stato presentato dalla società Tommaso Montano & Figli per contestare il provvedimento con cui l’Authority livornese ha riorganizzato l’area che all’interno del porto di Livorno sta fra la Darsena Pisa e la Darsena Calafati. Su tali spazi era stato il Rina a mettere a punto un piano che nel giugno di tre anni aveva avuto l’approvazione da parte di Palazzo Rosciano, sede dell’istituzione portuale labronica. Il giudizio di secondo grado va nella stessa direzione di quanto indicato in prima battuta dal Tar.
Come ricostruito nella sentenza della settima sezione del Consiglio di Stato (Marco Lipari presidente, Rosaria Maria Castorina estensore, Massimiliano Noccelli, Raffaello Sestini e Marco Morgantini consiglieri), il piano del Rina che l’Authority ha fatto proprio prevede che le aree in zona Darsena Calafati siano destinate alla nautica da diporto di alta fascia («mentre oggi sono destinate alla cantieristica e alla riparazione navale»), per quelle in zona Darsena Pisa si prevede «l’accorpamento delle due aree demaniali oggi presenti (e affidate a due distinti concessionari, di cui uno era la ricorrente)» con la riqualificazione dei fabbricati. Ma siccome prima di arrivare all’affidamento tramite gara passerà del tempo, poco prima del Natale 2023 l’Authority ha deciso di mettere in pista «una gestione transitoria fino al 30 giugno 2026 dell’attuale configurazione spaziale».
Nel frattempo, è arrivata la decisione dell’Autorità di Sistema di affidare fino a fine giugno 2026 le aree a un raggruppamento di imprese costituito da Fratelli Neri e Gestione Bacini.
Il braccio di ferro nel doppio round davanti alla giustizia amministrativa ha visto contrapporsi le ragioni, da un lato, della società Montano che ha contestato la procedura e, dall’altro, dell’alleanza fra Neri e Gestione Bacini che non ritenevano ammissibile l’offerta di Montano.
Al centro dell’attenzione c’è proprio l’idea della proposta del ricorrente di collocare un bacino galleggiante che, secondo quanto viene riportato nella sentenza, avrebbe sforato di una trentina di metri lo specchio acqueo oggetto della concessione e perciò sarebbe finito nel mirino anche della Capitaneria sotto il profilo dell’accesso al porto.
Nell’opinione dei giudici in sede d’appello, questo “sforamento” non avrebbe causato semplicemente «una ipotesi di riduzione del punteggio», bensì «un vizio genetico di ammissibilità». Il Consiglio di Stato tiene a ribadire che la società Montano aveva qualificato «l’installazione del bacino come investimento futuro e aveva precisato la necessità di interventi di dragaggio del fondale in ragione della scarsa profondità dello specchio acqueo». Questo, viene specificato nella sentenza, è la riprova che «l’operatività del mezzo non era assicurata nell’ambito della concessione posta a gara e che la proposta dipendeva da condizioni ulteriori e incerte, incompatibili con una valutazione di ammissibilità dell’offerta». Insomma, non poteva essere neppure aggiudicata la gara «sulla base di un progetto fondato sull’eventuale futuro conseguimento di ulteriori titoli concessori o autorizzatori, tanto più in presenza di un’interferenza con il canale di accesso portuale e con la sicurezza della navigazione».
Le cose non cambiano anche là dove i ricorrenti contestano la demolizione d fabbricato fatiscenti per procedere alla sostituzione edilizia, secondo quanto previsto dalla proposta delle imprese aggiudicatarie. La questione era stata sollevata richiamando “disparità di trattamento” fra le proposte: una eventualità che i giudici di secondo grado hanno negato così come hanno specificato che il progetto di ricostruzione di edifici dovrà essere oggetto di valutazione sì, ma non della commissione di gara quanto semmai dall’iter autorizzativo urbanistico-edilizio.











