Così la promozione delle “rinnovabili”

ROMA – È arrivato nella Gazzetta Ufficiale il Dlgs RED II, il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2018/2001 sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Il provvedimento, che entrerà in vigore mercoledì 15 dicembre, mira ad accelerare gli obiettivi verdi nazionali in coerenza con quanto stabilito a livello UE. Nel complesso il porta con sé importanti novità nella disciplina del settore, toccando tutti temi caldi del momento. Dagli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fer; dall’impiego dei proventi delle aste della CO2 per la copertura degli oneri in bolletta, alle norme per le nuove formule di autoconsumo; dalle semplificazioni burocratiche, alla disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti; dagli obblighi per l’edilizia, alle misure per il teleriscaldamento.

Un testo complesso e particolarmente atteso – commenta Rinnovabili.it – che dovrebbe dare una nuova accelerazione alle energie rinnovabili italiane. Riprendiamo di seguito le novità sul fronte dell’incentivazione.

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Per i grandi impianti di produzione elettrica verde (≥ 1 MW), l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso. Aste effettuate, come sempre, rispetto a contingenti di potenza che tuttavia potrebbero possono essere differenziati per zone geografiche. Il contributo è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell’energia elettrica. In caso tale differenza dovesse risultare negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dell’importo.

Il decreto prevede per gli impianti ≥ 10 MW l’avvio di una fase sperimentale nella quale: 

• su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e rilascia parere di idoneità all’accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica; 

• agli impianti dotati dell’idoneità per la richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, è richiesta esclusivamente l’offerta economica al ribasso, ferma restando la fissazione di termini per l’entrata in esercizio;

Per impianti di piccola taglia (<1MW) l’incentivazione abbandona l’iscrizione ai Registri per essere garantita fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti. Per le tecnologie con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, i contributi verrano assegnati attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio. Per quelle innovative e con costi di generazione maggiormente elevati, l’incentivo è attribuito tramite bandi seguendo anche in questo caso precisi contingenti di potenza. In entrambi i casi, l’incentivazione favorirà l’autoconsumo e l’abbinamento con i sistemi di accumulo.

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