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L’ANGOLO (del) MARITTISTA – Direttiva UE sugli impianti portuali per i rifiuti delle navi

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante la Direttiva UE.

ROMA – È passato oramai più di un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (“Direttiva”) “relativa agli impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”; Direttiva, a cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 28 giugno 2021, che sarebbe attualmente in fase di recepimento anche nel nostro ordinamento nazionale.

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Le parti di maggior interesse della Direttiva sono contenute nelle disposizioni riguardanti: (i) i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti che “devono” essere predisposti ed attuati in ciascun porto “previa consultazione delle parti interessate”, tra cui, in particolare, gli utenti del porto e le rispettive rappresentanze; (ii) le procedure di conferimento e di recupero dei rifiuti delle navi; (iii) le ipotesi di esenzione dagli obblighi previsti in materia di conferimento dei rifiuti delle navi e le attività di ispezione; (iv) le modalità di comunicazione e di scambio delle informazioni che sono agevolate da un apposito sistema elettronico di comunicazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Fermo quanto sopra, tuttavia, per ragioni di sintesi, si ritiene utile concentrare la nostra analisi su due aspetti: il primo riguarda le ipotesi di esenzione di cui al punto sub (iii); il secondo riguarda i profili regolatori relativi al soggetto erogatore del servizio.

Quanto al primo profilo, l’art. 9 della Direttiva in materia di esenzione prevede che gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di notifica anticipata dei rifiuti e conferimento dei rifiuti una nave che scala nei loro porti a condizione che, tra le altre, questa svolga un servizio di linea con scali frequenti e regolari.

La novità rispetto al passato sta proprio nella definizione di “traffico di linea” – contenuta nella Direttiva che si cura inoltre di precisare, in linea con la giurisprudenza unionale, quando possa trattarsi di “scali regolari” e di “scali frequenti” – per cui si intende un “traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto”.

In questo senso, dunque, qualora la normativa italiana di recepimento della Direttiva adotti la definizione unionale di nave in servizio di linea, ciò permetterebbe di superare quella ormai desueta spesso utilizzata a livello locale da alcune Autorità Marittime nell’ottica di un più ampio processo di semplificazione amministrativa all’interno dei singoli Stati membri volto ad evitare inutili oneri amministrativi sia per i porti sia per gli utenti medesimi.

Sul secondo profilo relativo agli aspetti regolatori, invece, la Direttiva – da leggersi in combinato disposto con quanto previsto dall’ormai noto Regolamento (UE) 2017/352 – non pare andare nel senso di limitare la possibilità di affidare l’erogazione del servizio di ritiro dei rifiuti a più operatori nell’ambito del medesimo scalo portuale.

A ciò si aggiunga inoltre che l’evoluzione giurisprudenziale nostrana, proprio in tema di raccolta di rifiuti a bordo delle navi, si è recentemente spinta persino a ritenere che, seppur nelle more della predisposizione degli atti di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, questo potrebbe addirittura essere svolto anche dalle imprese iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav. in possesso di idonei requisiti.

Tale orientamento, va dunque nel senso di dare piena libertà al mercato sul presupposto che la selezione dell’operatore del servizio è rimessa “al soggetto che usufruirà del servizio e a carico del quale sono posti i relativi costi, in un regime concorrenziale”.

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Pubblicato il
22 Agosto 2020

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