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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Decreto Agosto: primo “soccorso” al marittimo-portuale

ROMA – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 203) del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Decreto Agosto”), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, sono state adottate, tra le altre, anche apposite disposizioni a tutela del cluster marittimo-portuale nostrano.

Vediamo brevemente in cosa consistono.

Anzitutto, al fine di consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, il Decreto Agosto ha previsto all’art. 88 l’estensione delle misure di de-contribuzione di cui all’art. 6 della Legge n. 30/1998 (istitutiva del regime del cd. “Registro Internazionale”), vale a dire l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS e INAIL, a tutte le navi iscritte nei registri nazionali che operano servizi di cabotaggio e bunkeraggio.

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Il Decreto Agosto, prevede poi, all’art. 89, l’istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo – presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) – con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020 destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio; norma che, prima di essere attuata mediante apposito decreto interministeriale, dovrà “superare” il vaglio preventivo della Commissione europea che dovrà valutarne la compatibilità con la normativa unionale vigente in materia di aiuti di Stato.

Altre misure previste a sostegno del settore marittimo consistono: (i) nell’estensione, fino al giugno 2021, della deroga di legge che ad oggi consente l’impiego di guardie giurate a bordo di navi in transito nelle aree soggette a rischio pirateria (art. 38); (ii) nella concessione di un’indennità in favore dei lavoratori marittimi pari a 600 euro mensili per il periodo giugno-luglio 2020 al ricorrere di specifiche condizioni previste dalla legge, quali quella di aver cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro nel periodo indicato dalla norma e di non essere titolari, al momento di presentazione della relativa domanda, di contratto di arruolamento, di NASPI né di altre indennità (art. 10).

Da ultimo, si evidenzia come il decreto contenga anche misure che, seppur non espressamente riferite al settore marittimo, potrebbero essere, in ogni caso, di interesse per il cluster. In particolare, sono degne di nota: (i) l’agevolazione contributiva per l’occupazione nelle aree svantaggiate, quale misura di sostegno per le imprese che operano nel Mezzogiorno, nei limiti di quanto dovuto ai fini della contribuzione previdenziale, applicabile per il periodo ottobre-dicembre 2020 (art. 27); (ii) l’esonero dai contributi previdenziali per le aziende che non si avvarranno dell’estensione degli strumenti di sostegno al reddito e che non richiederanno trattamenti di cassa integrazione (art. 3); (iii) l’esonero dai contributi previdenziali per le imprese che provvedano alle assunzioni a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Decreto Agosto e la fine dell’anno (art. 6).

Fermo tutto quanto sopra, pur rimanendo applicabili per tutti i datori di lavoro (e quindi anche per quelli del cluster) le misure contenute nella legislazione emergenziale adottata nei mesi scorsi (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, l’incentivo all’assunzione di lavoratori in “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”), quanto contenuto nel Decreto Agosto ha sicuramente il pregio di aver dato una prima concreta attenzione al settore marittimo-portuale. Non resta dunque che attendere la conclusione dell’iter di conversione del provvedimento, nella speranza che le misure contenute nel decreto siano – per quanto possibile – mantenute e che le esigenze del cluster siano debitamente tenute in considerazione dal Decisore.

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Pubblicato il
19 Settembre 2020
Ultima modifica
23 Settembre 2020 - ora: 13:14

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