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Niente IMU sui magazzini portuali

TRIESTE – Nel 2001, con la legge 23/12/2000 n. 388 (art. 18, e. 3) venne introdotta la norma che prevede il pagamento dell’ICI a carico del concessionario di beni demaniali.
[hidepost]Da allora in quasi tutti i porti è iniziato il contenzioso tra i Comuni e l’Agenzia del Territorio da una parte, che pretendevano di applicare l’ICI (e poi l’IMU) anche ai beni demaniali in concessione negli ambiti portuali, ed i terminalisti portuali dall’altra, che invece chiedevano la classificazione dei beni demaniali portuali nella categoria E1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”, esente dal pagamento dell’ICI.
Secondo quanto riferisce l’ASPT-ASTRA (Associazione spedizionieri del porto di Trieste) la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza n. 20028/2015 del 22/4/2015 è intervenuta definitivamente sull’argomento dando ragione alle imprese concessionarie stabilendo che i beni demaniali in concessione alle imprese portuali devono essere classificati catastalmente nella categoria E1. Infatti la Corte si è pronunciata confermando le sentenze di primo e secondo grado delle Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, entrambe favorevoli ad alcuni importanti terminalisti portuali triestini, ed ha respinto il ricorso promosso dall’Agenzia del Territorio avverso la sentenza pronunciata nel 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste.
Nel caso specifico, il contenzioso traeva origine dalla richiesta di accatastare in E/1 alcuni magazzini portuali detenuti in concessione da operatori terminalisti del porto di Trieste. A fronte del diniego opposto dall’Agenzia del territorio, i due operatori interessati – assistiti dagli avvocato Massimo Campailla e Alberto Pasino dello Studio Zunarelli – hanno aperto il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. La CTP, con sentenza del gennaio 2012, ha affermato che i magazzini portuali, essendo deputati ex lege “allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali” devono necessariamente essere accatastati in E/1. L’Agenzia del Territorio ha proposto impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, la quale con sentenza del luglio 2014 ha respinto l’appello. Anche a parere dei giudici di secondo grado i magazzini portuali sono “prettamente funzionali alla gestione dell’infrastruttura del trasporto” e quindi vanno correttamente classificati nella categoria catastale E/1. Tale principio si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza depositata in data 7 ottobre 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso promosso dall’Agenzia del Territorio, condannandola, altresì, alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti.
Le conseguenze pratiche del definitivo consolidamento del principio giuridico secondo cui i magazzini portuali devono essere accatastati in E/1 sono estremamente rilevanti, in quanto ne discende il non assoggettamento ad ICI/IMU degli immobili classificabili in tale categoria.

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Pubblicato il
28 Ottobre 2015

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