FIRENZE – È un brutto colpo quello inferto dal TAR della Toscana all’AdSP del Tirreno Nord. Con la serie di sentenze – attese ormai da tempo e già preannunciate dai vari uffici legali come pesanti per l’Authority – cancella una parte della pianificazione che negli ultimi mesi aveva scatenato i ricorsi stessi e le pesanti critiche del cluster portuale. Respinte invece le richieste di risarcimento danni dei ricorrenti.
Le sentenze, di cui abbiamo spesso preannunciato l’esito, riguardano i ricorsi presentati da Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP), Società Terminal Darsena Toscana (TDT), Sintermar, Darsena Toscana e Compagnia Portuale di Livorno – Società Cooperativa (CPL). Altrettanti ricorsi contro il piano attuativo di dettaglio del porto. Salta così “il disegno di riassetto del Porto Multipurpose che risulta dal P.A.D. (Piano Attuativo di Dettaglio)” perché “accorderebbe un vantaggio concorrenziale all’impresa Lorenzini, consentendole di svolgere traffici ad alto valore aggiunto quali sono quelli containerizzati con possibilità, nel contempo, di competere anche sul mercato delle auto nuove”. In uno degli altri ricorsi viene chiesto l’annullamento delle delibere adottata nel giugno 2019 dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale “che ha autorizzato la società Lorenzini & C. srl allo svolgimento di operazioni portuali fino al 31 dicembre 2029 nel rispetto del piano di impresa presentato in sede di istanza, prevedendo che soltanto a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing ex art. 183 D.Lgs. 50/2016 della realizzazione e gestione del Terminal Contenitori della Piattaforma Europa la medesima società dovrà presentare un nuovo programma operativo che la impegni a svolgere solo in via residuale traffici containerizzati. Oltre a questioni di carattere operative e di concorrenza fra operatori, vengono contestate anche le occupazioni di alcune aree dello scalo e in particolare viene chiesto appunto l’annullamento del Piano Attuativo di Dettaglio del porto di Livorno.
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In estrema sintesi, il TAR ha sostenuto che non esiste, nella legislazione relativa alla pianificazione dei porti, lo strumento del piano attuativo, che invece è stato considerato elemento base per gli interventi dell’AdSP di Livorno.
Secondo l’AdSP invece “la legislazione portuale chiarirebbe che la pianificazione urbanistica comunale riguarda unicamente le aree con funzione di interazione porto-città mentre spetta al P.R.P. delimitare e disegnare l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali”.
I giudici amministrativi hanno sostenuto che “effettivamente dalle premesse del provvedimento gravato il Piano risulta approvato anche ai sensi dell’articolo 111 della L.R. n. 65/2014, che disciplina l’approvazione dei piani attuativi in materia urbanistica: ma è un riferimento errato poiché la pianificazione portuale ha altro oggetto rispetto a quella urbanistica. Il Piano Regolatore Portuale, nello specifico, ha la funzione di tutelare un diverso pubblico interesse, quello al corretto svolgimento e sviluppo dei traffici navali nel porto e, pertanto, trova unica e compiuta disciplina nell’ambito della legislazione marittima e, in particolare, nella legge n. 84/1994. Quest’ultima costituisce unica fonte per la disciplina dell’assetto dei porti compresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale sicché non può darsi alcun presupposto per l’applicazione, nemmeno analogica, della normativa urbanistica che, si ripete, è preordinata a disciplinare altro e diverso ambito di interesse pubblico, ovvero lo sviluppo del territorio”.
Secondo il modello prefigurato dalla legge n. 84/1994, la disciplina del P.R.P., “una volta intervenuta, preclude l’intervento di altre regolamentazioni, generali o di settore, essendo contemplate, dall’art. 5 comma 5, soltanto quelle ‘modifiche che non alterano la struttura del Piano Regolatore Portuale in termini di (…) caratterizzazione funzionale delle aree portuali’ realizzabili mediante ‘adeguamento tecnico funzionale’. In alcun modo è prevista una pianificazione attuativa di dettaglio, meno che mai svincolata dal coordinamento con tutti i soggetti pubblici chiamati alla formazione del P.R.P. o all’approvazione degli stessi adeguamenti tecnici funzionali”.
Secondo il TAR Toscana, dunque, “il Piano Attuativo di Dettaglio di cui si tratta risulta essere stato adottato e approvato in assenza di una norma di legge che preveda e fondi il potere dell’Autorità”.