ROMA – Con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha definito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione con il modello F24, del credito d’imposta sul gasolio acquistato nel luglio 2022 su veicoli euro 5 o superiori. Il codice tributo è il seguente: “7060”. L’importo del credito spettante all’impresa è quello indicato all’interno del cassetto fiscale. Inoltre, ricordiamo che l’utilizzo in compensazione sarà possibile SOLO per debiti d’imposta maturati entro il 30 giugno 2024.
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A partire dalle ore 10 del 26 agosto e fino alle ore 16 dell’11 ottobre sarà possibile presentare domanda per la richiesta degli incentivi all’acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità, secondo quanto previsto dal DM 18 novembre 2021, n. 461 e dal successivo decreto direttoriale attuativo 7 aprile 2022, n. 148. Le risorse previste per questa quarta finestra di incentivazione sono pari a 8 milioni di euro e la rendicontazione delle domande accolte andrà effettuata dal 28 ottobre 2024 all’11 aprile 2025.
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Il MEF ha stabilito che per il secondo semestre 2024 il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento è fissato nella misura del 4,25%. Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporto, per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83 bis della legge 133/2008) è del 12,25% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e della Finanze, maggiorato di otto punti).