Livorno, in porto le scelte urbanistiche sono in mano all’Authority
Il Tar azzera i vincoli paesaggistici. Cosa accade ora

La sede del Tar della Tiscana a Firenze
LIVORNO. La sentenza della prima sezione del Tar della Toscana ha messo ko «i vincoli urbanistici e paesaggistici che rischiavano di bloccare» il porto di Livorno: l’annuncio arriva dall’Authority labronica che parla esplicitamente di «svolta strategica». Sotto i riflettori c’è la decisione dei giudici amministrativi che hanno accolto i ricorsi riuniti che erano stati avanzati non solo dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale guidata da Davide Gargilio ma anche da Porta Medicea srl (la società che ha la regia dello sviluppo della Porta a Mare) e da Confindustria Toscana Centro e Costa insieme a un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie.
Nel mirino, secondo quanto messo in evidenza da Palazzo Rosciano, quartier generale del governo dei porti di Livorno e Piombino, c’è «la nullità parziale della delibera del consiglio comunale [di Livorno] n. 146 del 28 luglio 2025»: in ballo l’aggiornamento del quadro conoscitivo della variante al piano strutturale e all’approvazione del piano operativo. Cosa dice il Tar? Una cosa che potremmo ritenere anche semplice: «I Comuni non hanno il potere di estendere la propria pianificazione urbanistica, né il vincolo paesaggistico della fascia costiera previsto dal Codice dei Beni Culturali, alle banchine e alle aree retro-portuali, blindando così l’autonomia dei porti».
Il motivo è presto detto: dopo che la riforma dei porti di 32 anni fa è stata modificata dal decreto legge 121/2021, i giudici amministrativi ritengono che la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali sia «competenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale»: è quest’ultimo soggetto che «vi provvede mediante il piano regolatore portuale». Il Prg portuale, insomma, è «considerato “piano territoriale di rilevanza statale” e “unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”». Come dire: il Comune può metter bocca ma limitatamente alla «pianificazione delle aree di interazione porto-città», e comunque «previa acquisizione del parere dell’Autorità di Sistema».
DALL’ARCHIVIO: qui il link all’intervento dell’architetto Mauro Parigi pubblicato dalla Gazzetta Marittima nei giorni scorsi per sollevare la questione dei vincoli paesaggistici in porto
La “matita” dell’urbanistica è in mano a Palazzo Rosciano
Come dire: il Comune può decidere sul resto del territorio, all’interno del porto la matita dell’urbanistica la tiene in mano l’Autorità portuale. Da Palazzo Rosciano la spiegano così: «Il ragionamento di fondo è che, includendo le aree operative e retro-portuali nel proprio piano, il Comune di Livorno ha finito per esercitare un potere non suo». Ma dietro le quinte di questa mossa di Palazzo Civico, l’istituzione portuale non vede principalmente la volontà di fare invasione di campo: ci si è semmai allineati all’«esigenza di piegarsi ai vincoli della Soprintendenza». Questo – viene fatto rilevare – benché «Regione, Comune e Autorità di Sistema avessero già fatto fronte comune in passato per tentare di spiegare al ministero della cultura l’inapplicabilità di quelle tutele alle aree di stampo industriale».
Attenzione, però: è proprio l’ente portuale a specificare che «la sentenza non afferma, per altro verso, l’esenzione automatica delle aree portuali dalla tutela paesaggistica». Relativamente agli ambiti portuali delimitati dal documento di pianificazione strategica di sistema, – viene messo in risalto – il Tribunale precisa che la deroga del Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 142 comma 2) «non opera in via automatica». Da tradurre così: il piano regolatore portuale vigente — che è stato approvato nel 2015, prima dell’entrata in vigore del “Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico” (Pit-Ppr)— dovrà essere «sottoposto ai procedimenti di conformazione o di adeguamento agli atti della pianificazione paesaggistica».
A giudizio dell’Authority livornese, dunque, «il baricentro si sposta senza attenuarsi». Ma con una svolta di fondo: «La composizione fra tutela del paesaggio ed esigenze dell’operatività portuale va cercata nel piano regolatore portuale, non nel piano urbanistico comunale».

Authority di Livorno: il presidente Davide Gariglio
Interviene il numero uno dell’Authority labronica
A mettere i puntini sulle “i” è il presidente dell’istituzione portuale livornese, Davide Gariglio: «La pronuncia non consegna al porto una zona franca dal paesaggio: gli restituisce la sede propria in cui il paesaggio va tutelato, che è il piano regolatore portuale». Gariglio lo ripete sottolineando che anche il Parlamento si è mosso «nella stessa direzione» con la legge sulla valorizzazione della risorsa mare. E qui – afferma Gariglio – l’orizzonte in cui muoversi parte dal riconoscimento di qualcosa che è sotto gli occhi di tutti: le aree portuali fortemente infrastrutturate «non sono paesaggio costiero intatto» e affida al piano regolatore portuale «la loro delimitazione».
Il numero uno di Palazzo Rosciano avverte che, da un lato, «per le imprese significa la rimozione di un aggravio procedimentale che rischiava di fermare investimenti già programmati» mentre, dall’altro, per l’Autorità di Sistema significa «una responsabilità in più, perché quella pianificazione ora va portata a compimento nei tempi che il sistema portuale richiede».
Cosa succede a questo punto
Ma alla resa dei conti, dunque, cosa farà l’Authority? «Procederemo all’adeguamento del piano regolatore vigente al documento di pianificazione strategica di sistema approvato con decreto ministeriale dell’11 luglio di due anni fa», dice Gariglio. «In quella sede e nel confronto con la Regione Toscana, il Comune di Livorno e il ministero della cultura» si aggiungerà anche un altro passaggio: l’individuazione delle aree interessate da «rilevante e significativa infrastrutturazione».
Gariglio ha tenuto a ringraziare gli avvocati per il lavoro compiuto: l’Authority livornese è stata assistita dagli avvocati Giuseppe Macchione e Ugo Patroni Griffi. Il Tar ha disposto la compensazione delle spese dei tre giudizi riuniti, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.











