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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – L’esercizio del servizio di rimorchio nei porti nazionali

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’esercizio del rimorchio nei porti.

(Leggi anche l’ultimo articolo dell’avv. Brandimarte: https://www.lagazzettamarittima.it/2021/05/15/langolo-del-marittimista-agcm-e-concorrenza-portuale-luci-ed-ombre-del-sistema/ )

ROMA – Trascorsi due anni dalla pubblicazione delle articolate, ma ben scritte, linee guida ministeriali per la selezione dei concessionari del servizio di rimorchio nei porti nazionali in applicazione al Codice dei contratti pubblici e del, noto, Regolamento (UE) 2017/352, ci troviamo oggi in prossimità del lancio – da parte delle competenti Autorità Marittime a livello locale all’esito della relativa definizione dell’organizzazione del servizio da porre a base di gara – delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario del servizio di rimorchio in molti porti della Repubblica in cui le concessioni sono in scadenza o già scadute ma prorogate fino all’individuazione del “nuovo” concessionario; gare iniziate con la pubblicazione ad inizio anno del relativo bando a Savona, nonché a Civitavecchia di cui si è avuta notizia di recente.

In questo contesto, riteniamo utile formulare alcune nostre brevi ed ulteriori riflessioni sul tema.

Come noto, l’articolo 101 Cod. Nav., che disciplina il servizio di rimorchio portuale, dispone che esso debba essere (i) reso nei porti e negli altri luoghi di approdo ed (ii) esercitato previo rilascio di apposita concessione da parte del capo del compartimento marittimo di riferimento.

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Ecco che, sotto un primo profilo, nell’ambito del rapporto concessorio è interessante considerare la modifica dell’articolo 14 della Legge n. 84/94 ad opera della Legge 1 dicembre 2016 n. 230 che – ai fini della definizione degli “altri luoghi di approdo” – ha aggiunto alla predetta disposizione il comma 1-quater ai sensi del quale, in sostanza, anche terminali, boe e piattaforme (Off-shore), navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo, in quanto assimilabili a strutture portuali, sono luoghi di approdo (con ciò che ne consegue, di riflesso, anche ai fini dell’applicazione delle vigenti norme che regolano la prestazione dei servizi tecnico nautici, ivi incluso il rimorchio).

Quanto sopra per dire che, dal combinato disposto dell’articolo 14, comma 1-quater della Legge n. 84/94 e dell’articolo 101 Cod. Nav., ciò che ne consegue è che anche il servizio di rimorchio presso i terminali e/o le piattaforme al di fuori delle difese foranee dovrebbe essere soggetto ad una concessione, ovviamente, rilasciata a mezzo di una procedura di evidenza pubblica. Il tutto sul presupposto che, per quanto qui rileva, in presenza di un servizio di rimorchio (portuale) erogato nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee, ma presso piattaforme o terminali marittimi, questo dovrebbe essere ricompreso all’interno del rilasciando titolo concessorio che disciplina il servizio reso nel viciniore porto di riferimento o, comunque, dovrebbe essere oggetto di specifica concessione.

V’è poi da considerare che potrebbe verificarsi il caso in cui l’impresa concessionaria continui a prestare attività di assistenza a tali impianti (Off-shore) fornendo servizi che sono diversi da quelli di rimorchio portuale (quali assistenza, trasporto di attrezzature, manovra delle ancore etc.). Tali attività non ricadono nel novero di quelle oggetto di concessione ma, ad avviso di chi scrive, dovrebbero tuttavia essere assunte opportune iniziative da parte delle locali Amministrazioni competenti per far sì che, in sede di predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio, siano introdotti nella procedura appositi elementi che fungano da bilanciamento rispetto alla posizione acquisita dal concessionario uscente in virtù non solo dalla pregressa titolarità della concessione ma anche di altro rapporto (concessorio e non) funzionalmente collegato al primo. Il tutto, in linea con quanto previsto anche dalla giurisprudenza amministrativa nell’ipotesi di concessioni attigue.

Quanto sopra sul presupposto che lo svolgimento della gara, in linea con quanto contenuto nelle indicazioni fornite a livello ministeriale per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale, assicuri la parità di trattamento tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’Amministrazione e consenta all’Amministrazione stessa, mediante l’acquisizione di una pluralità di offerte, di contrattare alle condizioni più vantaggiose.

In alternativa, nell’ipotesi in cui si intendesse non ricomprendere il servizio attivo nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee (ma comunque rientranti ex lege nella nozione di approdo), una diversa soluzione potrebbe essere assecondata attraverso la separazione delle aziende che vi operano e quindi delle relative attività – e cioè l’una relativa a quelle soggette a concessione e l’altra estranea ma viciniore – cosicché si rendano neutrali i vantaggi e le economie di scala che potrebbero essere anche solo potenzialmente conseguite in ipotesi di mancata separazione.

Da ultimo, sotto altro profilo, un’ulteriore riflessione riguarda l’obbligo – al momento dell’immissione in servizio delle unità adibite al servizio di rimorchio portuale – di bandiera italiana; obbligo a cui occorre uniformarsi entro la stipula dell’atto concessorio di riferimento. Al riguardo ci parrebbe che tale condizione, sebbene non si tratti di un pre-requisito di partecipazione alla gara, potrebbe risultare restrittiva. Ciò sul presupposto che qualsiasi limitazione all’utilizzo di navi battenti bandiera UE/SEE che operano all’interno in uno Stato Membro o dello Spazio Economico Europeo, potrebbe mal si conciliarsi con i principi unionali in materia di libera prestazione dei servizi, nonché di libertà di stabilimento.

Insomma, le linee guida ministeriali fornite in materia, lo si ripete, sono chiare e ben scritte. Tuttavia, alcuni accorgimenti in sede locale potrebbero contribuire a migliorarne ulteriormente la concreta portata applicativa ai fini del lancio delle prossime gare.

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Pubblicato il
14 Luglio 2021
Ultima modifica
15 Luglio 2021 - ora: 13:09

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